IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la  delibera  del consiglio della facolta' di agraria del 14
marzo  1989,  con  la  quale  e'  stata  approvata  la  proposta   di
istituzione  della  scuola  diretta  a  fini  speciali in tecniche di
microbiologia applicata;
  Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio
1989;
  Preso   atto   del   parere   favorevole   espresso  dal  Consiglio
universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in  merito
all'istituzione  della  scuola diretta a fini speciali in tecniche di
microbiologia applicata;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale  di  cui
all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                               Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e'
modificato come segue:
                            Articolo unico
   Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini
speciali  all'elenco  delle  scuole  istituite  presso  l'Universita'
cattolica  del  Sacro  Cuore  e'  aggiunta  la  scuola in tecniche di
microbiologia applicata. Con il titolo XVII, dopo l'art. 689 e con lo
spostamento   della   numerazione  degli  articoli  successivi,  sono
inseriti i seguenti nuovi articoli,  relativi  all'istituzione  della
scuola in tecniche di microbiologia applicata.
            Scuola in tecniche di microbiologia applicata
  Art.  690.  -  E'  istituita  una scuola diretta a fini speciali in
"tecniche di microbiologia applicata" presso l'Universita'  cattolica
del  Sacro  Cuore.  La scuola ha il compito di preparare il personale
con competenze di microbiologia applicata all'analisi  microbiologica
e  alle  biotecnologie.  La scuola rilascia il diploma in tecniche di
microbiologia applicata.
  Art.  691.  -  La  scuola  ha  la  durata di due anni. Ciascun anno
prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore
di attivita' pratiche guidate.
  In  base  alle  strutture  disponibili  la  scuola  e'  in grado di
accettare un numero massimo di  iscritti  determinato  in  venti  per
ciascun anno di corso e per un totale di quaranta studenti.
  Art.  692. - Concorre alla costituzione della scuola la facolta' di
agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 693.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  693.  - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti (annuali e
semestrali come per ciascuno indicato):
 1› Anno:
   biochimica generale (annuale);
   microbiologia generale (annuale);
   igiene (semestrale);
   elementi di chimica analitica (annuale),
ed inoltre due corsi opzionali.
 2› Anno:
   microbiologia industriale (semestrale);
   microbiologia dei prodotti alimentari (semestrale);
   microbiologia ambientale (semestrale);
   chimica delle fermentazioni (semestrale);
   biotecnologia delle fermentazioni (semestrale),
ed inoltre tre corsi opzionali.
  Corsi opzionali (tutti semestrali):
   analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici;
   biochimica degli alimenti;
   biologia cellulare;
   biotecnologia delle fermentazioni;
   ecologia microbica;
   elementi di statistica e di informatica;
   enzimologia;
   fisiologia microbica;
   genetica microbica;
   igiene degli alimenti;
   igiene per l'industria alimentare;
   industrie alimentari;
   ispezione degli alimenti di origine animale;
   legislazione alimentare;
   metodi di analisi enzimatica;
   metodi microbiologici di analisi;
   micologia;
   microbiologia agraria;
   microbiologia degli alimenti di origine animale;
   microbiologia del terreno;
   microbiologia dell'apparato digerente degli animali;
   microbiologia delle acque;
   microbiologia enologica;
   microbiologia forestale;
   microbiologia lattiero-casearia;
   microbiologia marina;
   parassitologia animale e difesa degli alimenti;
   produzione di biomasse microbiche;
   tecniche   di   estrazione   e   purificazione   dei  prodotti  di
fermentazione;
   tecniche di microbiologia molecolare;
   tecniche microbiche avanzate;
   trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento
delle acque;
   virologia.
  Per  la  scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun
anno gli studenti dovranno  presentare  un  piano  sulla  base  delle
indicazioni  contenute  nel  manifesto  degli  studi,  che indichera'
l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione  in
aree  culturali  omogenee. I piani sono approvati dal consiglio della
scuola.
  Non sono ammesse abbreviazioni di corso.
  Art.  694.  -  L'attivita'  pratica  comporta  sedute  di  calcolo,
esercitazioni di analisi  in  laboratorio  e  l'esecuzione  di  prove
pratiche su impianti pilota ed industriali in relazione alle esigenze
di ciascun corso e alle specifiche indicazioni  del  consiglio  della
scuola.
  Art.  695.  -  Il  tirocinio,  che  si  svolge sotto la guida di un
docente  designato  dal  consiglio  della  scuola,   consiste   nella
esecuzione  di  una  serie  di  prove pratiche connesse all'esercizio
dell'attivita' professionale del diplomando e nella  preparazione  di
una  relazione  scritta che riporti una dettagliata descrizione degli
obiettivi del lavoro, delle  metodologie  adottate  e  dei  risultati
ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali.
  La durata del tirocinio e' fissata in ottanta ore.
  Art.  696.  -  La  frequenza  ai  corsi  e del tirocinio pratico e'
obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio  pratico  si  svolgono
alla  presenza  di  una  commissione composta secondo le disposizioni
universitarie vigenti.
  Art.  697.  -  L'esame  di  diploma  consiste nella presentazione e
discussione, di fronte ad una  commissione  designata  dal  consiglio
della  scuola, composta secondo le norme universitarie vigenti, di un
elaborato predisposto durante il tirocinio e  relativo  all'attivita'
svolta.
  Art.  698. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  o di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 29 maggio 1990
                                                  Il rettore: BAUSOLA